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1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n . 575, è sostituito dal seguente: «Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c) sulle aziende, con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» della Repubblica.