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1. All'articolo 7, della legge 31 luglio 2005, n . 155, di conversione del decreto legge 28 luglio 2005, n . 144, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«6. Chi è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.».