Torna all'indice del provvedimento
1. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 449, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini»;
b) al comma 5 dell'articolo 449, le parole: «il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione», sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione»;
c) al comma 1 dell'articolo 450, le parole : «se ritiene di procedere a giudizio direttissimo», sono sostituite dalle seguenti: «quando procede a giudizio direttissimo»;
d) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
e) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e, comunque, entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame »;
f) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza »;
g) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
i) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis, 628 del Codice penale».