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ARTICOLO 3 - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n . 285

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1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» ed è aggiunto il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del Codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. In quest'ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e dal momento dell'accertamento del reato, l'organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 14, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al Tribunale. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis . In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio si applicano le sanzioni di cui all'articolo 214;»;
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:
«2-quinquies . Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono», sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n . 285, le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1 .500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».

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