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ARTICOLO 9 - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

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1. Alla legge 31 maggio 1965, n . 575 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell 'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole; «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole; «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole; «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale».

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