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1. Dopo l'articolo 110-bis è inserito il seguente:
«Articolo 110-ter. (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione) - 1 . Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis ».