Il Governo corregge la disciplina in materia di sicurezza degli impianti e di certificazione della loro conformità. Lo fa con il decreto legge approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri, il cui testo non è ancora stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e 22 giugno).
Il testo del provvedimento potrebbe ancora subire correzioni ma la versione "accreditata" prevede che entro il 31 marzo 2009, i ministri dello Sviluppo economico e della Semplificazione normativa devono emanare uno o più decreti finalizzati a disciplinare:
- il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni a uso privato e per le imprese;
- la definizione di un «reale sistema di verifiche» degli impianti con l'obiettivo di tutelare gli utilizzatori degli impianti «garantendo una effettiva sicurezza»;
- la revisione della disciplina sanzionatoria.
La norma contenuta nel decreto legge dovrebbe anche abrogare l'articolo 13 del decreto 22 gennaio 1998, n. 37. Vale a dire: «i soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile».
Dovrebbe dunque essere abrogata, con effetto immediato (quindi con la pubblicazione del decreto in «Gazzetta»), la disposizione che dal 27 marzo "costringe" ad occuparsi di impianti nei contratti di compravendita e di locazione.
Il ministero dello Sviluppo economico aveva precisato che si trattava di una norma che non comportava l'obbligo (come era parso "a prima lettura") della messa a norma di tutti gli impianti che non lo fossero stati e che non obbligava inderogabilmente il venditore o il locatore a fornire all'acquirente o all'inquilino la garanzia di conformità degli impianti.
La norma obbligava, più precisamente, a trattare, nei contratti, il tema della conformità degli impianti (e quindi a mettere i contraenti nella condizione di pattuire o una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia). Inoltre, quando parlava di impianti "a norma", faceva riferimento alla legge vigente non alla data del contratto ma a quella all'epoca di realizzazione dell'impianto.