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Ici, rimborso d'ufficio per chi ha già pagato

di Luigi Lovecchio

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6 giugno 2008

L'esenzione Ici disposta dal decreto legge 93/08 si ferma al confine e non interessa gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero. Lo precisa la risoluzione 12 diffusa ieri dalla direzione per il federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, confermando inoltre che il taglio spetta in tutte le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, previste nei regolamenti comunali. I rimborsi a chi avesse già pagato – segnala poi il Dipartimento – vanno effettuati d'ufficio, senza bisogno di alcuna istanza, in attuazione dei principi previsti nello Statuto del contribuente.
Da oggi, inoltre, Equitalia mette a disposizione presso tutti gli sportelli degli agenti della riscossione gli opuscoli informativi che illustrano i casi in cui l'Ici va ancora pagata e quelli che invece rientrano nella sua abolizione.

Abitazione principale
La risoluzione conferma che la norma di riferimento è l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92.
In forza di tale disposizione, l'abitazione principale coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria da parte del contribuente. Il Dipartimento ricorda che l'immobile proprietà di due soggetti, destinato ad abitazione di uno solo dei due, è esente solo per la quota di quest'ultimo. L'esenzione è inoltre estesa: a immobili degli Iacp o degli enti derivanti dalla trasformazione di tali istituti, regolarmente assegnati; a immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale; all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge separato o divorziato, proprietà del coniuge non assegnatario.
Per quest'ultimo caso si precisa che l'esenzione non spetta se il coniuge non assegnatario ha l'abitazione principale nello stesso Comune in cui si trova l'ex casa coniugale. Se invece il non assegnatario ha abitazione principale in un altro Comune, avrà una doppia esenzione: quella per l'immobile assegnato e quella per la propria abitazione principale.
Esenzione vietata, invece, a unità immobiliari non locate appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero: la norma che le assimila all'abitazione principale non è richiamata nel Dl 93/08. Anche gli immobili accatastati A1, A8 e A9 continuano a essere assoggettati a Ici: quel che conta, spiega la risoluzione, è la categoria catastale di appartenenza (indirettamente confermando che non rileva che si tratti di immobile vincolato).

Le pertinenze
L'esenzione si applica automaticamente alle pertinenze dell'abitazione principale. Per individuare le pertinenze, tuttavia, occorre tener conto di eventuali regolamenti comunali. Con delibera, gli enti locali possono infatti delimitare le categorie catastali e il numero massimo dei pertinenze ammissibili.
La risoluzione osserva che deve trattarsi di regolamento reso esecutivo e ancora vigente al 29 maggio (data di entrata in vigore del Dl 93). Quindi, qualsiasi modifica apportata successivamente a tale data non potrà né ridurre né estendere l'ambito di applicazione dell'esenzione di legge.
Era dubbio se, nell'esenzione «per assimilazione», rilevassero solo i casi tipizzati nella legge oppure qualsiasi previsione regolamentare. La relazione al Dl, in particolare, citava le fattispecie dell'immobile assegnato in uso gratuito a parenti e dei fabbricati di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. In teoria, però, i Comuni hanno illimitate facoltà di assimilazione, (articolo 52 del decreto legislativo 446/97). Dalla risoluzione sembra di capire che l'esenzione si estende a tutte le ipotesi di assimilazione, anche quelle atipiche: ad esempio, l'immobile concesso in uso gratuito ad affini o ancora all'immobile non locato appartenente a militari o forze dell'ordine.
Non rileva, infine, il fatto che l'assimilazione sia limitata all'aliquota o sia estesa anche alla detrazione. Secondo la risoluzione, l'esenzione esplica automaticamente i suoi effetti ai fini dell'imposta di scopo che i Comuni dovessero aver istituito con regolamento.

Le abrogazioni
La risoluzione conferma che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 504/92 non ha effetti sostanziali. La possibilità di adottare aliquote agevolate rientra infatti nel più ampio potere previsto nell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97.

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