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Ici e pertinenze, ai municipi l'ultima parola

di Luigi Lovecchio

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7 GIUGNO 2008

L'esenzione Ici per l'abitazione principale sta assumendo sempre più una geometria variabile. La risoluzione n. 12 delle Finanze ha voluto, infatti, dar valore a tutte le delibere locali, a condizione che abbiano natura regolamentare.

Le assimilazioni
Con riferimento alle assimilazioni ( si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 28 maggio) alle abitazioni principali, molti comuni, nel fornire le prime indicazioni, sono stati ingannati dal fatto che la relazione al Dl 93 cita solo due casi. Questi riguardano l'immobile in uso gratuito a parenti e l'unità in proprietà di anziani e disabili, residenti in istituti di ricovero. La ragione del richiamo è che si tratta delle uniche assimilazioni tipizzate. Si è, quindi, ritenuto che solo in presenza di queste fattispecie si potesse estendere l'esenzione Ici. La decisione della risoluzione n. 12 è stata, invece, diversa. Si è, infatti, precisato che, stante l'ampia formulazione del Dl, potessero essere ammesse all'esonero tutte le assimilazioni con regolamento.

Per effetto della risoluzione, dunque, possono fruire del beneficio, per esempio, immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale; unità in uso gratuito ad affini, e non solo a parenti; beni dei contribuenti che, per espressa disposizione normativa, hanno l'obbligo di risiedere nel comune sede di lavoro (per esempio militari e forze di polizia). Ciò che rileva è che si tratti di previsioni di assimilazione, a contenuto regolamentare.

Non è sempre agevole, però, distinguere ciò che ha contenuto regolamentare. Per esempio, la semplice adozione della medesima aliquota Ici dell'abitazione principale per una casa concessa in uso gratuito, a valere per il solo esercizio di competenza, disposta nella delibera annuale sulle aliquote, non dovrebbe avere portata normativa. Ugualmente, l'adozione di un'aliquota ridotta per i contratti di affitto "concordati". Occorre, inoltre, prestare attenzione agli adempimenti richiesti a livello locale. Così, se il regolamento comunale ha assimilato, ponendo la condizione che il contribuente presenti un'istanza entro un termine o disponendo che il parente che usa l'abitazione acquisisca la residenza nell'immobile, l'esenzione sarà subordinata al rispetto della procedura.

Le pertinenze
La risoluzione n. 12 conferma che il beneficio si estende automaticamente alle pertinenze dell'abitazione principale. Ne consegue che è ininfluente il fatto che la pertinenza sia autonomamente accatastata rispetto all'abitazione principale, purchè la prima sia destinata a servizio durevole dell'abitazione. Le Finanze, inoltre, richiamando un parere del Consiglio di Stato, sostengono che i comuni hanno il potere di adottare un regolamento sulle pertinenze. Questo regolamento ha la funzione di limitare la nozione di pertinenza, sia sotto il profilo delle categorie catastali che del loro numero massimo. Per esempio, il comune potrebbe aver deliberato che le pertinenze dell'abitazione devono essere accatastate come garage, cantine e posti auto, in un numero massimo di due. Ciò che il comune non può fare è escludere del tutto le pertinenze dai benefici dell'abitazione principale.

La risoluzione n. 12 afferma che,ai fini dell'esenzione Ici,rilevano gli eventuali regolamenti adottati a livello locale. Ne consegue pertanto che:
• se il comune non ha approvato regolamenti, le pertinenze dovranno essere individuate sulla base dei soli criteri civilistici, qualunque sia il numero e l'accatastamento;
• se il comune ha approvato il regolamento, l'esenzione potrà essere applicata alle sole unità immobiliari che rientrano nei limiti della delibera locale.

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