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Riposi giornalieri, deroga sulle 11 ore consecutive

di Luigi Caiazza

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5 Giugno 2008


È possibile derogare alle undici ore consecutive di riposo giornaliero se previsto dalla contrattazione collettiva. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con la nota di interpello n. 13/08 del 29 maggio, in risposta a un quesito posto da Confindustria e dalla Banca d'Italia.
Si voleva conoscere il parere del ministero sulla possibilità di deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di undici ore di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 66/03, con particolare riferimento all'interruzione del riposo stesso durante la "reperibilità" del lavoratore. Da un lato è stata sottolineata la particolare considerazione che meritano le attività volte a garantire la funzionalità dei servizi pubblici essenziali, dall'altro è stato chiesto se la problematica presenti profili differenziati, ove l'intervento da parte del lavoratore in reperibilità possa effettuarsi in remoto con il telelavoro.
La nota ministeriale, riferendosi alla giurisprudenza comunitaria, puntualizza innanzitutto che il servizio di mera reperibilità non rientra nell'orario di lavoro, se non per il tempo in cui comporta l'effettiva prestazione lavorativa. Quanto poi all'interruzione del riposo giornaliero o settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo riprende a decorrere nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, escludendo dal computo le ore eventualmente già fruite.
Dunque in linea di principio si parla di non frazionabilità dei periodi di riposo, che però la stessa Corte costituzionale (sentenze 150/67 e 102/76) avrebbe limitato al solo riposo settimanale quando ha affermato che la consecutività delle 24 ore nel riposo settimanale è un elemento essenziale esclusivamente di quest'ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e da quello annuale.
Il richiamo delle due sentenze non appare in verità molto pertinente. Si ritiene invece più esatta la citazione della consecutività delle undici ore di riposo giornaliero che potrà essere derogata dai contratti collettivi, alla luce della espressa previsione di cui all'articolo 17, secondo cui tale principio può essere derogato mediante contratti o accordi nazionali, o di secondo livello, anche se stipulati prima del decreto 66.
La deroga in ogni caso dovrà prevedere la fruizione di equivalenti periodi di riposo compensativo o una protezione appropriata; in tal caso il principio della consecutività può ritenersi legittimamente derogabile.
In merito alla fruizione del riposo giornaliero di undici ore nel lavoro a distanza e nel telelavoro, la nota ministeriale ritiene che, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della prestazione resa in tali forme, non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle indicazioni sopraindicate, anche perché l'intervento del lavoratore da remoto comporta un disagio ulteriormente ridotto.

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