ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

Comma per comma il contenuto del lodo Alfano

di Nicoletta Cottone

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
22 luglio 2008


Ecco, comma per comma, la sintesi del contenuto del Lodo Alfano, costituito da un articolo e 8 commi.

Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1, comma 1). Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica.

Rinuncia alla sospensione (articolo 1, comma 2). L'imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione infogni momento.

Assunzione delle prove non rinviabili (articolo 1, comma 3). Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguardia il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.

Prescrizione (articolo 1, comma 4). Alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.

Durata della sospensione (articolo 1, comma 5). La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.

Trasferimento dell'azione in sede civile (articolo 1, comma 6). In caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.

Disposizione trantiroria (articolo 1, comma 7). Sospensione estesa anche ai processi penali già in corso, in ogni fase e grado, all'entrata in vigore del provvedimento.

Entrata in vigore (articolo 1, comma 8). Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-