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Blocca-processi: il testo dell'emendamento

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12 Luglio 2008

ARTICOLO 2-bis
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 132-bis. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi).
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e al l'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico dei detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi del l'articolo 99, comma 4, del Codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».

ARTICOLO 2-ter
Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a 18 mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il ministro della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di relazione annuale sul l'amministrazione della giustizia, il Ministro riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del Codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del Codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma j, della legge 31 luglio 2006, n. 241, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1 del Codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

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