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Prelievo del Dna, confini ampi

di Giovanni Negri

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19 LUGLIO 2008

Prelievo forzato del Dna anche per chi non è detenuto e non è neppure indagato. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un disegno di legge che estende la possibilità di ottenere campioni biologici, da cui poi trarre i profili del Dna, alla fase delle indagini e nei confronti di soggetti che non si trovano in carcere. Il provvedimento va letto in parallelo con l'altro disegno di legge approvato nel precedente Consiglio dei ministri "napoletano" che ha disciplinato l'istituzione della banca dati del Dna, stabilendo, allo stesso tempo, che il prelievo, anche forzoso, va effettuato nei confronti di tutti i detenuti e anche di chi è sottoposto agli arresti domiciliari. Con il provvedimento approvato ieri, invece, si allarga il campo di applicazione anche a tutti i soggetti che risultano coinvolti in un'indagine penale pur senza essere formalmente indagati.

In prospettiva dunque l'archivio sarà alimentato da tre flussi principali: quello dei reperti individuati sul luogo del delitto o in luoghi a questo collegati, quello relativo ai profili della popolazione carceraria e quello costituito dai profili delle persone connesse, o che l'autorità giudiziaria ritiene siano connesse, alla vicenda criminale. Il periodo di conservazione dei profili (non dei campioni che dovrebbero essere subito distrutti) dovrebbe essere di 40 anni, quanto basta ad azzerare il rischio di recidiva.

Il disegno di legge approvato ieri punta a colmare un vuoto normativo aperto da una sentenza della Corte costituzionale del 1996 e a recuperare un mezzo di prova che, nel corso del tempo e con l'affinamento delle tecnologie applicate alle inchieste penali, si è rivelato sempre più importante. La Consulta aveva a suo tempo dichiarato l'illegittimità del Codice di procedura penale nella parte relativa alle perizie e alla possibilità che il giudice potesse disporre misureche incidono sulla libertà personale dell'indagato al di fuori di quelle previste dalla legge.

A mancare era cioè una normativa in grado di disciplinare l'effettuazione del prelievo nel rispetto delle garanzie stabilite dall'ordinamento penale. Ora il disegno di legge (dopo che nella passata legislatura un provvedimento per molti versi analogo era stato approvato dalla sola Camera)ammette l'effettuazione della perizia, con la possibilità di un prelievo forzoso in caso di mancato assenso dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero e quando l'accertamento è considerato «assolutamente indispensabile per l'accertamento dei fatti ». Altra condizione essenziale è poi che si stia procedendo per un reato non colposo, punito con la pena superiore nel massimo a 3 anni (lo stesso limite per l'arresto facoltativo in flagranza). Il prelievo dovrà prevedere misure non invasive e riguardare parti del corpo come capelli, peli o saliva, comunque utili per potere ricostruire un profilo genetico da confrontare con altri, non attribuibili a persone note, raccolti in luoghi collegati al reato.

La domanda deve essere rivolta al Gip che, a sua volta, la deve comunicare all'interessato con un'ordinanza che, a pena di nullità, deve contenere la precisazione del reato per cui si procede e la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle ragioni che rendono necessario l'accertamento e l'avviso della facoltà di assistenza tecnica. Quanto alle modalità, sono escluse quelle in grado di mettere in pericolo l'integrità fisica o la salute della persona. In caso di mancata presentazione il giudice può disporre l'accompagnamento.

Viene poi introdotto anche un procedimento alternativo, giustificato dall'urgenza con cui deve procedere a volte il pubblico ministero. Può essere allora il Pm a disporre il prelievo dell'impronta genetica senza un esame preventivo da parte del Gip. Il provvedimento del Pm con cui si dispone il prelievo è poi trasmesso entro 48 ore al giudice che, entro le 72 ore successive, lo convalida oppure lo annulla. In caso di mancato rispetto dei termini è prevista la sanzione dell'inutilizzabilità dei reperti. Nel disegno di legge vengono poi ampliate le possibilità per Pm e parti di richiedere l'incidente probatorio con l'effettuazione della perizia genetica.

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