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Assenteismo: maxi-tagli in busta paga nei primi 10 giorni di malattia

di Gianni Trovati

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16 luglio 2008
La nota dell'Aran

Arrivano anche per i 500mila dipendenti di Regioni ed enti locali le prime indicazioni operative sul taglio agli stipendi nei primi 10 giorni di malattia, disposto dall'articolo 71 del Dl 112/2008. Le conseguenze non sono positive per gli interessati, e la misura si rivela più incisiva del previsto.

Rispondendo al quesito di un'amministrazione, punta dell'iceberg di pressioni sindacali che si sono attivate negli enti locali, l'Aran ha messo nero su bianco un elenco di 12 voci stipendiali colpite dalla stretta antiassenteismo, in cui rientrano anche indennità di comparto, retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, cioè dei dipendenti di categoria D che in virtù di un incarico a termine svolgono mansioni tipiche di un livello superiore, e indennità di direzione e staff per il personale dell'ex ottava qualifica funzionale. Tutte queste voci, insieme con le remunerazioni più specifiche ( turno, orario notturno e tempo potenziato), rientrano nello stop imposto nei primi dieci giorni di malattia dal Dl 112, che salva solo il «trattamento fondamentale».

Di quest'ultimocapitolo fanno parte solo stipendio tabellare, tredicesima e progressione orizzontale che, in quanto «forma di carriera esclusivamente retributiva», di fatto si traduce in un aumento del tabellare. Salvi, ma assai più rari, sono anche le retribuzioni individuali di anzianità precedenti alla scomparsa degli scatti a fine anni '80 e gli eventuali assegni ad personam nati dall'esigenza di mantenere la retribuzione individuale di chi prima occupava posti meglio pagati.

Nella divisione operata dall'Aran,quindi,il confine del trattamento fondamentale esclude l'indennità di comparto, che a una prima lettura della norma alcuni osservatori avevano ritenuto esente dalla stretta. L'indennità, creata nel 2004 (articolo 33 del contratto nazionale del 22 gennaio), nasce per allineare gli stipendi dei dipendenti di Regioni ed enti locali a quelle dell'altro personale pubblico, e quindi è una voce fissa che riguarda tutti (varia dai 390 ai 623 euro all'anno a seconda della categoria). L'Aran, nella sua attività di interpretazione univoca del dettato contrattuale (articolo 45, decreto legislativo 165/2001), la colloca fra i compensi che devono remunerare le «particolari condizioni di rischio o di disagio » della prestazione lavorativa, e quindi fuori dal recinto sicuro del trattamento fondamentale.

Ancora più consistente il bottino della retribuzione dedicata ai titolari di posizione organizzativa, che oscilla da 5.164 a 16mila euro annui, accompagnata da un bonus ulteriore tra il 10% e il 30% risultato. Evidente, in questo caso, il collegamento di tali compensi alle «particolari condizioni» che connotano il trattamento accessorio. Il taglio di queste due voci è quello che garantisce l'effetto sulle buste paga dei dirigenti. Il rigore targato Aran sulle conseguenze in Regioni ed enti locali della misura antiassenteismo arriva all'indomani dell'allarme lanciato dai docenti di scuola sulla stessa norma ( si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Ma anche nei Comuni il personale legato alla scuola non ha di che ral-legrarsi, perché le indennità previste per educatori degli asili nido, insegnanti delle materne ed elementari, docenti di sostegno (dipendenti degli enti locali) operanti nelle scuole statali e docenti dei centri di formazione professionale rientrano nelle voci sforbiciate dall'assenza.

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