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Missioni internazionali di pace (articolo 63, comma 1). Incrementata di 90 milioni di euro, per l'anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
Orario di lavoro (articolo 41). Modifiche alla disciplina generale in materia di orario di lavoro. Nuova definizione del lavoratore notturno: è lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Definizione di lavoratore mobile (qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi). Esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 66/2003 anche gli addetti ai servizi di vigilanza privata. Il riposo giornaliero non deve necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Sui riposi settimanali si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Novità sulle deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale: in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva nazionale, le disposizioni del Dlgs 66/2003 possono, per il settore privato, essere derogate a opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Novità sul sistema sanzionatorio per la violazione di norma del Dlgs n. 66. Esclusa l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale. Novità per i dirigenti di enti e aziende del Ssn. Il maxiemendamento ha corretto i riferimenti errati al Dlgs dell'8 aprile 2003 che per errore cancellava la sanzione al datore di lavoro che negava il riposo settimanale al dipendente.
Organismi collegiali e duplicazione di strutture (articolo 68). Disposizioni per accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività a essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. E' stata disposta la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.
Organizzazione scolastica (articolo 64). Misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La scansione degli interventi sono demandate a un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere parlamentare, e a successivi regolamenti di delegificazione. La disposizione quantifica, infine, le economie di spesa da conseguire per i prossimi esercizi finanziari e riserva il 30% dei risparmi all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola. Previsto un ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti e del personale Ata. L'obbligo di istruzione può essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni. Sospese le attuali modalità di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università fino a quando non sarà perfezionata la revisione delle classi di concorso dei docenti.
Pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83, commi 21 e 22). Disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo. Se il soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è inferiore a 50 euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso, non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In ogni caso, una quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce a una apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
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