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La Finanziaria 2009
 
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Manovra, l'Abc in 150 voci

di Nicoletta Cottone

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Progetti di ricerca di eccellenza (articolo 17). Soppressione della Fondazione Iri dal 1° luglio 2008: trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia e attribuzione del patrimonio storico e documentale a una società a totale controllo statale.

Razionalizzazione di strutture tecniche statali (articolo 28). Istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Isrpa), cui sono trasferite le funzioni e le risorse finanziarie, strumentali e di personale, di una serie di enti soppressi a decorrere dall'insediamento di commissari. Si tratta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram).

Rapporti tributari (articolo 83, commi da 18 a 18-quater). Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari. Ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali. L'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale

Reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18). Obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare, per il reclutamento del personale, i principi validi per le amministrazioni pubbliche.

Regime fiscale nel settore energetico valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e gas (articolo 81, commi da 16 a 25). Introdotti, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, compreso il settore dell'energia elettrica, un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (Ires) fissata in misura pari al 5,5 per cento: pertanto, per tali soggetti, l'aliquota Ires è stabilita al 33% in luogo di quella ordinaria del 27,5 per cento. L'addizionale Ires si applica anche alle società e agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo: tali soggetti dovranno assoggettare ciascuno autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale, provvedendo al relativo versamento. Pertanto, ciascuna delle singole società partecipanti al consolidato dovrà versare la propria addizionale Ires. L'addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. Divieto per gli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le maggiori imposte. Affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di vigilare sull'osservanza delle norme. L'Autorità entro il 31 dicembre 2008, dovrà presentare una relazione al Parlamento relativa agli effetti dell'introduzione dell'addizionale Ires per il settore petrolifero e energetico. Modificata per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas, i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali. Introdotto un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze.

Regime Iva delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi (articolo 82, comma 16). Differita al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato a Iva alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell'ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Rete di distribuzione dei carburanti (articolo 83-bis, commi da 17 a 22). Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Fra le altre è vietata la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area, con il fine di garantire la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato.

Ricongiungimenti familiari (articolo 1-bis). I termini previsti per l'emanazione dei due Dlgs di recepimento della direttiva sui ricongiungimenti familiari e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla libera circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari andavano emanati entro Ferragosto e ottobre del 2008. Con il maxiemendamento del Senato i termini previsti slittano di 3 mesi.

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