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La Finanziaria 2009
 
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Manovra, l'Abc in 150 voci

di Nicoletta Cottone

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Riduzione della spesa (articolo 61, commi da 1 a 18). Prevista la riduzione del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2008 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare indennità e gettoni. Riduzione dei contributi ordinari del ministero dell'Interno agli enti locali a decorrere dal 2009: 200 milioni di euro annui per i comuni e 50 milioni per le province. Per i nuovi incarichi (o per i rinnovi) riduzione del trattamento economico complessivo nella misura del 20% rispetto all'importo spettante alla data del 30 giugno 2008 per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, componenti dei collegi sindacali di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici sperimentali. Raffica di riduzioni delle spese.

Risparmio energetico (articolo 48). Obbligo per alcune amministrazioni statali di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dell'energia elettrica mediante convenzioni Consip o a prezzi inferiori o uguali a quelli Consip. Le altre Pubbliche amministrazioni devono adottare misure di contenimento delle spese in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Risorse per la programmazione unitaria (articolo 6-sexies). Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata a effettuare una ricognizione delle risorse: 1. destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei e inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

Roma capitale (articolo 78). Disposizioni per favorire il rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e della predisposizione e attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune.

Secit (articolo 45). Soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia. Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il ministero dell'Economia dalla Finanziaria per il 2007.

Servizi di cabotaggio (articolo 57). Funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione saranno esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del Dlgs 422/1997 in quanto applicabili al settore. Le risorse statali destinate al finanziamento del servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono destinate a integrare la compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio. Le risorse sono ripartite con decreti del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore. Per accedere al contributo le Regioni stipulano contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal Cipe, sentita la conferenza Stato-Regioni. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar, Saremar, Toremar – Toscana, Siremar è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 23-bis). Nuove disposizioni per il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Previsto il principio della gara, ma anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato". Prevista una delegificazione del settore.

Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi (articolo 8).  CONTINUA ...»

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