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La Finanziaria 2009
 
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Manovra, l'Abc in 150 voci

di Nicoletta Cottone

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Certificazioni e prestazioni sanitarie (articolo 37, comma 1). Demandata a un decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni- province autonome-città e autonomie locali, l'individuazione delle norme da abrogare, al fine di ridurre gli adempimenti formali, a carico di cittadini ed imprese, in materia di pratiche sanitarie, "ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro".

Cinque per mille e otto per mille (articolo 63-bis).Estesa all'anno finanziario 2009 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008) la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Introdotte modifiche rispetto alle misure per l'anno finanziario 2008. Viene mantenuto fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge 222/1985.

Class action (articolo 36, comma 1).Prorogata fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. La proroga è motivata con la necessità della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46). Precisati i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata specializzazione non deve essere necessariamente di natura universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali. Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni. Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (articolo 72). Disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in relazione a determinati parametri soggettivi e oggettivi. Possibilità per le amministrazioni di risolvere, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente che abbia conseguito l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Comitato italiano paraolimpico (articolo 63, comma 9-bis). Incrementato di 3 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) previsto dalla Finanziaria 2006.

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia (articolo 83, comma 25). Istituito il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia. Avrà compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei cosiddetti "fondi sovrani" e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

Comunicazioni e notificazioni per via telematica (articolo 51). Nell'ambito del processo civile le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate per via telematica all'indirizzo e-mail fornito da difensori e consulenti. Il ministro della Giustizia adotterà uno o più decreti con i quali definire la data di decorrenza e le modalità adottate.

Concessionari dell'accertamento e della riscossione (articolo 83, comma 28-sexies). Norma di carattere transitorio in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'articolo 1, comma 225, della Finanziaria per il 2008 (prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria).

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