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La Finanziaria 2009
 
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Manovra, l'Abc in 150 voci

di Nicoletta Cottone

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Controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (articolo 30).Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Controlli Agenzia delle entrate (articolo 83, comma 3). L'Agenzia delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzerà un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale. L'incremento deve risultare pari ad almeno il 10% rispetto alla capacità impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.

Controlli Inps e Agenzia delle entrate (articolo 83, commi 1 e 2). Predisposizione di piani di controllo da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti, ai fini fiscali, da meno di 5 anni. Inps e Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Cooperative (articolo 82, comma 27). Elevata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1073).

Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26).Obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente a destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.

Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29).Elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Copertura finanziaria (articolo 84).Disposizioni sulla copertura degli oneri derivanti dal decreto legge.

Crediti d'imposta per il cinema (articolo 63, comma 13-ter). Ripristinati i meccanismi di incentivazione fiscale in favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta per le imprese esterne e interne alla filiera già previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e successivamente abrogati dal decreto legge 93/2008. Per la copertura dell'onere derivante dalla reintroduzione dei crediti d'imposta (valutato di importo pari a 16,7 milioni di euro per il 2008 e 66,8 milioni di euro per il 2009 e per il 2010) si prevede la corrispondente riduzione di spesa a valere sul "Fondo per le esigenze gestionali", istituito dal Dl 93/2008.

Cumulo fra pensione e redditi di lavoro (articolo 19).Dal 1° gennaio 2009 integrale
cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.

Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni ai fini Ires e Irap (articolo 82, commi da 1 a 5). Introdotta una parziale indeducibilità, ai fini Ires e Irap, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l'anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009. Per le società che applicano il consolidato nazionale, gli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo sono deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

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