Non si possono intimidire gli allievi minacciandoli con la bocciatura, altrimenti il professore commette reato e può essere condannato.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 36700 di oggi, ha respinto il ricorso di un docente che aveva minacciato gli allievi. In sostanza, secondo la VI Sezione Penale, per gli alunni "la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze". Non solo. Un comportamento di questo tipo da parte dell'insegnante può "ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale dei ragazzi".
Con queste motivazioni la Cassazione ha confermato la condanna per minaccia aggravata, pronunciata in secondo grado dalla Corte d'appello di Venezia, nei confronti di un insegnante di liceo che aveva detto ad una allieva che "non aveva più alcuna possibilità di essere promossa". Dalla ricostruzione sembrerebbe che la minaccia del docente non fosse altro che una ritorsione nei confronti della madre della giovane che, all'assemblea dei genitori, aveva proposto di rimuoverlo per la scorrettezza mostrata. L'insegnante è stato condannato anche per abuso d'ufficio in quanto era solito impartire ripetizioni a pagamento ad alcuni suoi studenti.