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L'abc del decreto anti-crisi

di Nicoletta Cottone

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10 ottobre 2008

È entrato in vigore il 9 ottobre 2008 il decreto legge varato dal Governo per arginare la crisi dei mercati finanziari internazionali. È costituito da 6 articoli, entrata in vigore compresa. Il provvedimento autorizza il ministero dell'Economia a sostenere la ricapitalizzazione delle banche in situazione di deficit patrimoniale nelle forme della sottoscrizione o della garanzia degli aumenti di capitale. L'aumento di capitale viene deliberato dalla banca in difficoltà. L'intervento dello Stato nel capitale avviene sulla base della valutazione di Bankitalia che analizzerà eventuali condizioni di inadeguatezza patrimoniale. Tra le altre dovrà esserci un adeguato piano di stabilizzazione e di rafforzamento dell'istituto, che non potrà avere una durata inferiore a 36 mesi. Valutata anche la coerenza con le politiche dei dividendi. Qualsiasi cambiamento nel programma di stabilizzazione dovrà essere autorizzata dal ministero dell'Economia. Oltre alla garanzia esistente da parte del Fondo interbancario di garanzia (103mila euro) il ministero è autorizzato per 36 mesi a intervenire se il Fondo non fosse sufficiente a vantaggio di tutti i depositanti. Entro l'8 novembre il ministero individuerà criteri e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale. Ecco una sintesi del contenuto del decreto anti-crisi.

Decreti attuativi (articolo 5). Decreti del ministro dell'Economia, di natura non regolamentare, saranno adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, avvenuta il 9 ottobre 2008, sentita la Banca d'Italia. Dunque entro l'8 novembre 2008. I provvedimenti indicheranno criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e, più in generale, per l'attuazione del decreto-legge.

Entrata in vigore (articolo 6). Il decreto legge 9 ottobre 2008 n. 155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2008 n. 237, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta, dunque dal 9 ottobre 2008.

Garanzia statale sui depositi (articolo 4). Sì al rilascio da parte del ministero dell'Economia della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 ottobre 2008). La garanzia è prestata a integrazione e in aggiunta dei sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 385/1993. Questi ultimi sono sistemi di natura privatistica, alimentati con fondi delle stesse banche aderenti. Le banche sono tenute all'adesione ai sistemi per poter esercitare la loro attività. La disciplina sui sistemi di garanzia ha origine comunitaria (direttiva 1994/19/CE) e prevede una soglia minima di garanzia pari a € 20.000. Nella relazione illustrativa al decreto legge viene spiegato che nell'attuale situazione di crisi, numerosi Stati europei hanno in questi giorni innalzato l'importo della soglia di garanzia. Alla riunione dell'Ecofin che si è svolta a Lussemburgo il 7 ottobre, è stato deciso che la soglia comunitaria sarà innalzata da 20mila euro a 50mila. In Italia è già previsto un importo più elevato, tra i più alti al mondo, pari a circa 103mila. La norma italiana autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare una soluzione di massima garanzia in aggiunta e integrazione a quella attualmente esistente, riguarda tutte le banche ed è prestata a favore dei depositanti. Lo scopo della garanzia, a prescindere dalla sua effettiva necessità alla luce della situazione patrimoniale delle banche italiane, può concorrere a ristabilire la fiducia dei risparmiatori e a evitare svantaggi concorrenziali rispetto ai paesi che l'abbiano introdotta.

Opponibilità della prestazione di collateral, garanzia statale per operazioni di emergency liquidity assistance (articolo 3). La norma per incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità. Se la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la norma deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dal codice civile (articoli 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (articoli 1, comma 1, lett. q), e 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170), e considera a tale fine sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare. Il ministero dell'Economia può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane e succursali in Italia di banche estere per fronteggiare gravi crisi di liquidità (operazioni cosiddette di Ela, Emergency liquidity assistance). La norma allinea la situazione italiana a quella di altri Paesi europei.

Procedure straordinarie (articolo 2).   CONTINUA ...»

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