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L'abc della legge Gelmini

di Nicoletta Cottone

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29 ottobre 2008

La bocciatura alle elementari sarà un evento assolutamente straordinario, disposta solo con decisione unanime e solo in casi «eccezionali e comprovati da specifica motivazione». La disposizione è contenuta nel cosiddetto decreto Gelmini di riforma della scuola. Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato il 29 ottobre 2008 (legge n. 169/2008). Novità anche per gli specializzandi Ssis che potranno essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento non più in coda, ma nella posizione spettante in base ai titoli posseduti. Giro di fondi, poi, per mettere mano alle emergenze dell'edilizia scolastica, legate in particolare al rischio sismico. Il pagamento del maestro unico, poi, in caso di ore eccedenti l'orario di servizio di 24 ore, avverrà dal fondo d'istituto, integrato da eventuali economie. Alle medie e alle superiori, infine, le edizioni dei libri scolastici saranno rinnovate ogni sei anni.

Il testo approvato mantiene integri, rispetto al decreto legge iniziale, capitoli come quello dello studio della materia "Cittadinanza e Costituzione" in tutti i cicli scolastici, del voto di condotta e del numerico alle elementari e all'esame conclusivo di terza media. Ecco una sintesi del contenuto del provvedimento.

Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia (articolo 7). La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2). Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis). Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis). I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell'abilitazione e la collocazione in graduatoria è disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).

Libri di testo (articolo 5). I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale (salvo l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno comunque essere disponibili separatamente), a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione deui libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.

Maestro unico (articolo 4). Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64 del Dl 112/2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria per le ore aggiuntive (si passa da un orario settimanale di 22 ore a uno di 24 ore) rispetto all'orario d'obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali. Il ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Istruzione, provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9, del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico.

  CONTINUA ...»

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