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L'abc della legge Gelmini

di Nicoletta Cottone

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29 ottobre 2008

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Pluralismo istituzionale (articolo 1, comma 1-bis). Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria o speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale.

Sicurezza nelle scuole (articolo 7-bis). Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche. Sono revocate le economie comunque maturate alla data di entrata in vigore del Dl 137/2008e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, dall'articolo 1 della legge 430/1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La revoca è disposta con decreto istruzione, sentite le regioni competenti e le relative somme sono rassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono essere nuovamente revocati e rassegnati. Identica soluzione se gli enti beneficiari dichiarano l'impossibilità a eseguire le opere. Il ministro dell'Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono effettuati d'intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All'attuazione si provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione primaria (articolo 6). La disposizione attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione primaria nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge 244/2007 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.

Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi 1 e 2). In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è espressa mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Valutazione del rendimento (articolo 3). Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti - sia periodica, sia annuale - è espressa mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione. Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. Ci sono, poi, una serie di modifiche e integrazioni della normativa vigente, necessarie per le innovazioni introdotte. Una delle integrazioni specifica che la valutazione degli alunni handicappati è espressa in decimi. I docenti riferiscono ai genitori degli alunni i voti conseguiti e il livello globale di maturazione raggiunto. Sospesa l'applicazione della scheda personale dell'alunno, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal decreto legge, anche se consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell'alunno. Abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi. Demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti - tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni - e la definizione di eventuali ulteriori modalità applicative.

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