Le entrate elevate di un contribuente non bastano a fare presupporre l'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettabilità della sua attività all'Irap. È quanto stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza 26681 del 2008 della sezione tributaria (depositata l'8 novembre 2008). La pronuncia si occupa del caso di un procuratore legale per il quale l'amministrazione finanziaria sosteneva la sussistenza di un'autonoma organizzazione e che aveva visto le sue tesi accolte in primo grado, ma respinte dalla Ctr Lombardia. Nella pronuncia dei giudici di secondo grado si era affermato che i ricavi del professionista erano di «entità tale da escluderlo sicuramente dalla categoria dei lavoratori autonomi minori, anche senza l'ausilio di personale alle dirette dipendenze». Inoltre si spiegava che il professionista si era avvalso «indubbiamente, tenuto conto dell'attività esercitata, di collaboratori esterni». Entrambe queste proposizioni sono state bocciate dalla Cassazione.