I REQUISITI
Che cos'è il bonus
Una somma variabile da 200a 1.000 euro a seconda della condizione di chi lo richiede. Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali. E nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card
Chi può chiederlo
I residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito». Il bonus viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare
Quale reddito bisogna avere per ottenere il bonus
Fino a 35mila euro di reddito complessivo familiare annuo: il reddito-soglia varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione (pensionato, portatore di handicap e così via) come indicato nella grafica qui sopra
Quando bisogna aver conseguito il reddito
Il decreto offre un'alternativa:si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus
Chi viene considerato componente del «nucleo familiare»
Ai fini del calcolo del reddito, si considerano componenti del nucleo familiare: chi richiede il bonus, il coniuge (che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli altri familiari a carico, così come indicati all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)
Come si calcola il reddito familiare
Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi complessivi ottenuti dai componenti del nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)
Quali categorie di reddito vanno sommate
Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:
- i redditi da lavoro dipendente; le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
- i compensi percepiti, entroi limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricolee di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;
- le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindacoo revisore di società, associazionie altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegie commissioni;
- le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente,di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), ossia lavoro autonomo;
- le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 343 del 1974;
- i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimentoo annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge nona carico;
- i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiorea 2.500 euro.
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