Introdotte norme nazionali, dall'educazione ambientale nelle scuole, ai piani di comunicazione verso i cittadini, fino a un piano nazionale per i termovalorizzatori
«...
PAGINA PRECEDENTE
Sanzioni (articolo 6). Arriva una disciplina sanzionatoria speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In particolare una serie di condotte già vietate dal codice ambientale (Dlgs 152/2006), vengono trasformate da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, c'è una differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene. Per esempio per abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali o ingombranti e per l'incendio di rifiuti pericolosi è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e 6 mesi, in quanto si configura un'ipotesi delittuosa. Per quanto riguarda abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, la nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa che integra una ipotesi delittuosa e condotta colposa che integra una fattispecie contravvenzionale. Con riguardo all'attività di gestione di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta essa è qualificata come delitto: prevista una differenziazione nell'ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi. Anche per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva si configura l'illecito come delitto (al posto della contravvenzione prevista dalla disciplina del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi ovvero anche rifiuti pericolosi. Per l'ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi o di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi si qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua tale attività e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività. Sanzioni anche per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi: si distingue ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto e nel secondo la contravvenzione. Fra le fattispecie penali indicate che siano poste in essere con l'uso di un veicolo, previsto il sequestro preventivo del mezzo e la conseguente confisca con la sentenza di condanna.
Servizio di raccolta di rifiuti della provincia di Caserta (articolo 4). Norme per perfezionare il processo avviato dal decreto legge 90/2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio. Possibilità dei comuni della provincia di Caserta di associarsi per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Stoccaggio e deposito di rifiuti (articolo 2-ter). Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 90/2008, che reca misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, modificato dalla legge di conversione 129/2008. La norma si deve interpretare nel senso che deve intendersi autorizzato lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie di rifiuti presso qualsiasi area di deposito temporaneo. L'attuazione della norma interpretata è sottoposta ad autorizzazione comunitaria.