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Lotta all'evasione, il Fisco chiede meno dati

di Tonino Morina

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9 dicembre 2008

Meno adempimenti formali, più controlli sostanziali. Per la lotta all'evasione, sembra questa la strada che è stata tracciata dal Governo, prima con la manovra d'estate (decreto legge 112/08, convertito nella legge 133), poi con le misure anti-crisi (decreto legge 185/08, in corso di conversione). Gli interventi contenuti nei due decreti legge cancellano alcuni adempimenti ma nel contempo introducono controlli e nuove modalità di accertamento. Il quadro complessivo che emerge può essere così sintetizzato: un Fisco più semplice, ma con l'obiettivo di diventare più efficace per l'Erario.

Adempimenti soppressi
Passiamo in rassegna le varie abrogazioni, rimandando alle tabelle riprodotte accanto per il riepilogo puntuale dei riferimenti normativi. Sono stati abrogati:

- l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi di commercianti al dettaglio, ristoratori e artigiani (obbligo di fatto mai entrato in vigore);

- la comunicazione preventiva per usare crediti in compensazione in F24 per importi superiore a 10mila euro (mai entrato in vigore);

- l'obbligo di memorizzare e inviare online il resoconto delle operazioni effettuate mediante i distributori automatici (mai entrato in vigore);

- l'obbligo per i professionisti di incassare i compensi con strumenti finanziari «tracciabili», cioè con assegni non trasferibili, bonifici, o con altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico (rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 24 giugno 2008);

- l'obbligo di presentare gli elenchi clienti e fornitori, introdotto dall'anno 2007, dopo che l'adempimento era stato soppresso nel 1994, perché considerato inutile; quindi questo obbligo è rimasto in vita solo due anni, il 2007 (per fatture del 2006) e il 2008 (fatture del 2007).

Occorre ricordare, inoltre, che con il decreto legge 97/2008 (legge 129/2008) è stata ridotta la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore. Il committente non è più tenuto a controllare l'appaltatore. In tema di solidarietà, resta fermo quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, il quale stabilisce che, in caso di appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributivi. Il decreto legge 97/2008 ha abrogato i commi da 28 a 34 dell'articolo 35 del decreto legge 223/2006, che, comunque, non hanno mai avuto applicazione.

Nessuna sanzione
Occorre ricordare che la scomparsa dell'obbligo relativo all'elenco clienti e fornitori ha anche l'effetto di cancellare eventuali sanzioni per le inadempienze commesse. Questo perché si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 472/97, che al comma 2 ha introdotto nel sistema sanzionatorio tributario il principio del favor rei, che trova applicazione sia quando la legge posteriore abolisce la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia quando viene eliminato l'obbligo strumentale e, quindi, indirettamente, la previsione sanzionatoria.

Controlli bancari
È importante precisare che la cancellazione dell'obbligo sulla tracciabilità dei compensi per i professionisti è ininfluente ai fini delle indagini finanziarie,(controlli bancari previsti dall'articolo 32 del Dpr 600/73, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005). Nella circolare 28/E/2006 le Entrate hanno specificato che i contribuenti interessati dalla «tracciabilità» possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la dimostrazione delle spese in relazione a prelievi che, avuto riguardo a entità dell'importo e normali esigenze personali e familiari, possono essere ragionevolmente ricondotti nella gestione extra professionale (precisazione confermata dalla circolare 32/E/2006, in cui si ribadisce l'opportunità di considerare il tenore di vita del soggetto rapportabile al volume d'affari dichiarato). Va ricordato che i professionisti possono pagare in contanti i pagamenti riferiti all'attività professionale, a prescindere dal loro importo, così come possono sempre prelevare le somme dal conto corrente per esigenze personali, senza che sia necessaria alcuna documentazione. Il controllo del Fisco potrà però avvenire sulla base di entrate e spese dichiarate per l'attività professionale, che verranno messe a confronto con i dati del conto corrente.

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