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Le auto aziendali nel 2009 costeranno il 4,5% in più

di Luca Gaiani

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20 dicembre 2008
Le tabelle Aci
Speciale 2&4 ruote

È pronta la tabella Aci per il benefit auto 2009. Sul supplemento ordinario 280 alla «Gazzetta Ufficiale» 296 del 18 dicembre 2008 è stato infatti pubblicato il comunicato dell'agenzia delle Entrate con le «tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'Aci» per il calcolo del reddito derivante dall'uso promiscuo di auto aziendali. I valori sono cresciuti, per i modelli più diffusi, in media tra il 4 e il 5% rispetto al 2008, il che comporterà un corrispondente aggravio di oneri per ritenute fiscali e contributi previdenziali nelle buste paga del prossimo anno.

La tabella Aci del benefit auto è predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15mila chilometri che è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da includere in busta paga. L'imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente. Il valore complessivo è comunque già esposto nella Tabella.

Il nuovo elenco, valido per l'intero periodo di imposta 2009, evidenzia incrementi rispetto a quella dello scorso anno che si aggirano, per le auto di maggior utilizzo, intorno al 4,5-5 per cento. L'elenco spazia tra un valore annuo di poco superiore a mille euro (ad esempio, l'uso privato di una Panda 1.3 a gasolio vale 1.459 euro annui, pari a un costo al chilometro di 32 centesimi) fino a oltre 10mila euro come nel caso della Ferrari 599 Gtb, valorizzata 13.349 euro (2,97 euro al chilometro).

Per i dipendenti o gli amministratori a cui viene assegnata un'auto aziendale per uso non esclusivamente professionale, il datore di lavoro deve assoggettare a contributi e ritenute Irpef un importo calcolato secondo i valori evidenziati nella Tabella Aci.

Il benefit fiscale corrisponde al valore Aci anche qualora le percorrenze effettive per fini extra-aziendali siano inferiori, ovvero superiori, ai 4.500 chilometri (30% di 15mila), sui cui si basa la tabella. È inoltre irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere più o meno elevati di quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una diversa tassazione per il dipendente.

La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla maggior parte delle vetture a benzina e diesel. Per i veicoli che non fossero compresi nell'elenco, la quantificazione si effettua utilizzando il valore del modello che, per le sue caratteristiche, risulta più simile (circolare 327/E/97).
Qualora il dipendente versi all'impresa (anche mediante trattenuta) una somma a fronte dell'impiego dell'auto (canone di uso o rimborso spese), l'importo della tabella Aci va ridotto in misura corrispondente. Se poi il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell'Iva) è pari o superiore all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit risulterà azzerato e nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge per il datore di lavoro.

Per le auto assegnate in benefit ai dipendenti, che scontano l'Irpef e i contributi come sopra indicato, il datore di lavoro (impresa o professionista) può dedurre tutti i costi sostenuti (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) per il 90% del loro ammontare, senza alcun limite di valore dell'auto. Diversamente, e dunque quando l'auto sia mantenuta a disposizione per usi solo aziendali, la deduzione si riduce al 40%, con un tetto di costo dell'auto per gli ammortamenti e i leasing pari a 18.076 euro. Per i leasing, la deduzione richiede inoltre che il contratto abbia una durata di almeno 48 mesi.

Il benefit Aci assume rilevanza anche per l'assoggettamento a Iva di eventuali corrispettivi addebitati al dipendente. Qualora sia contrattualmente previsto l'assegnazione a fronte di un corrispettivo inferiore, infatti, l'imposta dovrà essere applicata sul valore del benefit, con la possibilità, per l'impresa, di detrarre interamente l'Iva sulle spese relative al mezzo. Se invece il datore di lavoro non addebita alcuna somma al dipendente (utilizzo gratuito), non occorre l'assoggettamento a Iva del servizio, in quanto il tributo si ritiene assolto attraverso la detrazione sugli acquisti ridotta al 40 per cento.

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