Le parti modificate dal Dl 92/2008 sono riportate in neretto
VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 |
Codice penale, articolo 312
Espulsione dello straniero | Codice penale, articolo 312
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato |
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato. |
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. |