Le parti modificate dal Dl 92/2008 sono riportate in neretto
VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 |
Codice penale, articolo 590-bis
| Codice penale, articolo 590-bis
Computo delle circostanze |
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Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti |
(*) L'articolo 590-bis del Codice penale è stato introdotto per la prima volta con il Dl 92/2008