Le parti modificate dal Dl 92/2008 sono riportate in neretto
VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 |
Codice di procedura penale, art. 602
Dibattimento di appello | Codice di procedura penale, art. 602
Dibattimento di appello |
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. 4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523. |
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
abrogato
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. 4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523. |