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«Massimo scoperto» disinnescato per 30 giorni

di Angelo Busani

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14 Gennaio 2009

Tra le misure di inizio 2009 occupa un posto di assoluto rilievo la messa in fuori gioco della cosiddetta «commissione di massimo scoperto» (Cms), vale a dire la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche affidamento o fido bancario) in base alla quale agli interessi convenzionali va aggiunta una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento.
Secondo la nuova norma, inserita nel Dl 185/08, le Cms sono nulle «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni» ovvero se esse siano percepite «a fronte di utilizzi in assenza di fido». Sono nulle anche le cosiddette «provvigioni di conto», clausole che prevedono «una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma», o che prevedono «una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente». È fatta salva, però, la possibilità di pattuire (con clausola non rinnovabile tacitamente), per il servizio di messa a disposizione delle somme, un corrispettivo predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. È fatta salva anche la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Le clausole che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, rilevano poi al fine della determinazione dell'Isc (o Taeg) e quindi anche del tasso di usura.
I contratti di affidamento già in corso e che prevedono pattuizioni difformi dalle nuove norme, devono essere adeguati entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 185/08.
Novità anche sul fronte della riscossione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione. Da un lato, è disposto che con decreto del ministro dell'Economia siano stabilite le modalità per favorire il rilascio di garanzie assicurative finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della Pa, privilegiando le ipotesi in cui sia offerta dal creditore una riduzione dell'ammontare del credito originario. D'altro lato, è previsto che, per il 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, possano certificare, entro venti giorni dalla di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, per consentire al creditore la cessione del credito stesso a banche o altre istituzioni finanziarie. Anche per l'attuazione di questa norma serve un decreto del ministro dell'Economia.
Passi avanti, infine, nel settore della modernizzazione e delle semplificazioni: i professionisti iscritti in albi ed elenchi devono comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione. A loro volta, gli Ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Va in direzione di una semplificazione degli adempimenti anche la tenuta in forma digitale del libro giornale e del libro inventari nonché di tutti i libri delle società (libro soci, libro verbali assemblee e consiglio di amministrazione, eccetera), prevista da un altro emendamento al Dl anti-crisi. La novità dovrebbe riguardare tutti «i libri, i repertori, le scritture e la documentazione di cui è obbligatoria la tenuta per disposizione di legge o di regolamento o richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa».

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