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Il Fisco accelera la corsa
verso le dichiarazioni dei redditi

di Luca De Stefani

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24 GENNAIO 2009
I modelli dell'Agenzia delle Entrate


Dopo il consolidato nazionale e mondiale per il 2009 è pronta anche la bozza di Unico 2009 Società di Capitali. Il modello, che fa riferimento al periodo d'imposta 2008, deve essere presentato dai soggetti titolari del reddito d'impresa e tiene conto delle novità contenute nella Finanziaria 2008, nella manovra d'estate e nel decreto anticrisi.

Molte poi sono le novità contenute nelle prime bozze dei modelli Unici per le società di persone e per gli enti non commerciali, oltre che nell'aggiornamento di quelle per le persone fisiche, pubblicate ieri nel sito internet dell'agenzia delle Entrate. Diventa definitivo, poi, il modello che dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta, con domicilio fiscale in determinate province, per comunicare entro il 31 marzo 2009 all'agenzia delle Entrate l'utenza telematica presso la quale l'agenzia renderà disponibili i dati relativi ai modelli 730-4.

Bonus famiglia
Rispetto alla precedente bozza, nel modello Unico PF 2009 è stata inserita un nuova sezione nel quadro RX per accogliere il bonus straordinario per famiglie. In questa sezione, si potrà richiedere l'agevolazione, attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attestate il rispetto dei requisiti. Nel quadro relativo ai familiari a carico, inoltre, è stata inserita la colonna 8, dove saranno indicati i redditi complessivi del 2008 di ciascun familiare a carico.
Nel nuovo rigo RN39, poi, va indicato il bonus straordinario spettante al contribuente, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Spese di rappresentanza
Le imprese, le società di persone e gli enti non commerciali di nuova costituzione, che non riescono a dedurre per il 2008 le spese di rappresentanza a causa della mancanza di ricavi, potranno portare in deduzione queste spese nel periodo d'imposta in cui saranno conseguiti i primi ricavi e in quello successivo, solo se le indicano rispettivamente nei nuovi rigo RS29, RS45 e RS83 dei relativi modelli Unici 2009. Questa futura deduzione sarà possibile, solo se e nella misura in cui le spese sostenute in questi periodi saranno inferiori all'importo deducibile (articolo 1, comma 3, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008).

Rivalutazioni
Sono state inserite due nuove sezioni nei quadri RQ dei modelli delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti non commerciali, per consentire la rivalutazione degli immobili e l'affrancamento relativo saldo attivo di rivalutazione (articolo 15, commi da 16 a 23, decreto 185/2008). Sono interessate anche le imprese individuali e le società di persone, sia in contabilità ordinaria che semplificata. La rivalutazione potrà riguardare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
Sui valori rivalutati degli immobili ammortizzabili è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'Irap e di eventuali addizionali del 7% (4%, per quelli non ammortizzabili).
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap e di eventuali addizionali del 10%.
Saranno istituti appositi codici tributo per il pagamento delle due imposte.

Rivalutazione delle rimanenze
Le imprese individuali e le società di persone che operano nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e nella raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e che contemporaneamente hanno un volume di ricavi superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, dovranno utilizzare i righi RQ16 o RQ26 per calcolare l'imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 16% sulle rivalutazioni delle rimanenze finali di magazzino. Questi soggetti, infatti, devono valutate le giacenze solo con il metodo FIFO o con la media ponderata, anche se in bilancio hanno applicato un altro metodo (articolo 92-bis, Tuir).
Il maggior valore delle rimanenze finali, determinato in sede di prima applicazione, non concorre a formare il reddito imponibile delle società, ma è soggetto a questa imposta del 16%. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale ovvero in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso annuo semplice del 3%.
  CONTINUA ...»

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