Riforma della dirigenza pubblica. Divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio nell'ipotesi di responsabilità del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e sull'efficienza della struttura che dirige. Saranno previsti concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Sarà favorita la mobilità nazionale (anche tra comparti amministrativi diversi) e internazionale dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30% della retribuzione complessiva. Un emendamento del Pd ha escluso i medici del Ssn da questa norma: la proposta di modifica approvata esclude la dirigenza del Servizio sanitario nazionale dal criterio che prevede, per la dirigenza pubblica, che la retribuzione legata alla produttività non sia inferiore al 30% della retribuzione complessiva. Il dirigente avrà più poteri, ma non sarà considerato un datore di lavoro a tutti gli effetti, esercitandone solo le funzioni. Introdotta al comma 3 una modifica all'articolo 72 della legge 133/2008 (manovra d'estate) sull'obbligo di pensionamento "forzato" dei dipendenti pubblici. In base alla modifica non è più previsto che al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente le pubbliche amministrazioni possano risolvere, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto con un preavviso di 6 mesi: la facoltà vale ora solo in presenza del requisito di 40 anni di effettivo servizio prestato dal dipendente (prima erano inclusi anche i periodi coperti da contributi figurativi).