Valutazione del personale, delle strutture. Vengono introdotti sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative. Si dice sì alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali. Definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici. Prevista l'indicazione degli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e che sarà rilevata quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita, assicurando la pubblicità ai cittadini. Prevista l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento delle amministrazioni, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti con forme di pubblicità anche telematica. Previsti mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, una sorta di class action con però precise limitazioni: per i servizi pubblici locali, i procedimenti davanti alle Autorità di settore avranno la priorità sulla class action. La class action, cioè, non potrà proseguire se un'Authority indipendente ha già avviato un procedimento. Sarà istituito, nell'ambito del riordino dell'Aran e in posizione autonoma e indipendente, un organismo centrale di valutazione con il compito di: indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione; garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il ministro per l'Attuazione del programma sull'attività svolta. Sarà assicurata l'accessibilità dei dati sui servizi resi dalla Pubblica amministrazione con la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.
Vice-dirigenza. La vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una
specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.