In Senato si riparte dall'esame in commissione Sanità del Ddl sul testamento biologico. Dopo molte tensioni ieri sera l'aula di palazzo Madama ha accolto la proposta di Anna Finocchiaro, che ha garantito per il Pd l'impegno a tempi certi per l'esito del provvedimento. Analogo impegno è stato preso dal capogruppo dell'Italia dei Valori, Felice Belisario. Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha annunciato la disponibilità del Governo a prevedere un esame in commissione di due settimane sull'intero provvedimento del testamento biologico e non solo sulla norma che era stata anticipata sull'alimentazione ed idratazione. In commissione si lavorerà sul testo unificato elaborato dal relatore Raffaele Calabrò (Pdl). Dopo che la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha eliminato dal calendario il ddl sul caso Englaro, in aula ha avuto il via libera la mozione di maggioranza sul fine vita, che impegna il Governo a garantire che, «l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».
Indispensabile giungere a una legge, ora decidono i giudici. In commissione Sanità il lavoro è partito esaminando i dieci provvedimenti presentati, alcuni con una matrice comune, poi è stato affidato al senatore Calabrò il compito di redigere un testo unificato, da utilizzare cone testo base di discussione. «È molto sentita l'esigenza di giungere a una legge - sottolinea il relatore Calabrò al Sole 24 Ore.com - non solo dalla politica, ma dal Paese. Una normativa chiara è indispensabile in una situazione in cui vita e morte vengono decise dai giudici, dai presidente delle Regione o dai responsabili sanitari». Sulla necessità di una legge c'è convergenza fra le forze politiche. La mancanza di una legge, sottolinea la senatrice Emanuela Baio (Pd), «determina scelte contraddittorie e sconcertanti della magistratura. Il Parlamento deve fare una legge in tempi ragionevolmente brevi». Il testo unificato proposto dal senatore Calabrò, sottolinea la senatrice Baio, rappresenta «una buona sintesi su cui iniziare una discussione, perchè coniuga i due grandi principi su cui ci si è scontrati: l'inviolabilità della vita umana e la libertà della persona di esprimersi sulla propria vita». Lo scorso luglio proprio in Senato, fu approvato un ordine del giorno presentato in aula dal senatore Luigi Zanda (Pd), prima firmataria la senatrice Finocchiaro (Pd), che chiedeva a Palazzo Madama l'approvazione entro dicembre 2008 di un disegno di legge su consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, per colmare il vuoto legislativo , riconoscendo l'autonomia e la libertà della persona nelle scelte riguardanti la sua salute fisica e psicologica. È stato deciso che Palazzo Madama si sarebbe occupato delle dichiarazioni anticipate di trattamento e la Camera dell'assistenza di fine vita.
No all'eutanasia e al suicidio assistito. Il testo unificato elaborato dal relatore Calabrò dice all'eutanasia e al suicidio assistito. Vietata anche ogni forma di accanimento terapeutico, sottoponendo il soggetto a trattamenti futili, sproporzionati, rischiosi o invasivi. «Il provvedimento sottolinea il diritto della persona - ha spiegato il senatore Calabrò - a decidere delle proprie cure ora, per allora, nella triste eventualità di trovarsi privi della capaicità di intendere e di volere». Alimentazione e idratazione artificiale non possono essere oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento, spiega Calabrò, in quanto forme di sostegno vitali, necessari e fisiologicamente indirizzati ad alelviare le sofferenze del soggetto in stato terminale, la cui sospensione configurebbe una ipotesi di eutanasia passiva.
In 10 articoli la proposta sul testamento biologico. Il provvedimento, in 10 articoli, delinea le finalità della proposta di legge, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente, disciplinando il consenso informato, i contenuti e i limiti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). Chiarendo che la Dat deve essere redatta in forma scritta, da una persona maggiorenne con capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito (questo è uno dei punti controversi, visto che molti ritengono che non ci sia bisogno di un notaio). Il documento è revocabile, modificabile e ha 3 anni di validità. Prevede la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante, si impegna a far rispettare le volontà del paziente. La nomina del fiduciario è, però facoltativa, mentre in commissione Sanità molti la vorrebbero obbligatoria. Il medico nel testo unificato ha la possibilità, motivando la decisione nella cartella clinica, di disattendere le Dat se non siano corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche o terapeutiche. In caso di controversia fra fiduciario e medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico costituito da un medico legale, un neurofisiologo, un neuroradiologo, il medico curante e il medico specialista della patologia designati dalla direzione della struttura di ricovero. Il parere non è vincolante per il medico curante, che non è tenuto a porre in essere personalmente prestazioni contrarie alle sue convinzioni. Il provvedimento esamina anche le ipotesi di contrasto fra soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, stabilendo che la decisione viene assunta dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero da chiunque ne abbia interesse, o in caso di urgenza, dallo stesso giudice tutelare, sentito il medico curante.
Previsto un registro per le dichiarazioni anticipate di trattamento. Nelle disposizioni finali del provvedimento è prevista l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Consiglio nazionale del notariato, consultabile in via telematica da notai, autorità giudiziaria, dirigenti sanitari e medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità. Il provvedimento vieta l'eutanasia, anche attraverso comportamenti omissivi e il suicidio assistito. Vietato anche l'accanimento terapeutico.