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Emissioni legate a capitale e sottoscrittori

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Mercoledí 25 Febbraio 2009

Pubblichiamo la bozza del decreto predisposto dal ministero dell'Economia per attuare la disciplina dei "Tremonti bond" introdotti dal decreto legge 185/08 (Dl «anti-crisi»).

ARTICOLO 1- Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
a) «decreto legge 185», il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185;
b) «Ministero», il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
c) «Banca», la banca e/o la società capogruppo di un gruppo bancario avente sede legale in Italia ed emittente gli strumenti finanziari di cui al presente decreto,
3. Le Banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, del Dl 185, e conseguirne indebiti vantaggi.

ARTICOLO 2 - Procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari
1. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca. La richiesta, deliberata dall'organo competente, è presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Ministero con modalità che assicurino la rapidità e la riservatezza della comunicazione, Essa deve pervenire almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione e contenere tra l'altro i seguenti elementi:
a) delibera dell 'organo competente;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale;
d) la prevista data di sottoscrizione.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana e avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Il protocollo d'intenti deve contenere tra l'altro previsioni sull'impegno della Banca e del gruppo bancario di appartenenza in ordine a:
a) la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008;
b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 185;
c) l'applicazione di condizioni di credito che – nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria – siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;
d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;
f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa.
3. La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca del codice etico previsto nell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legge 185. Ferme restando le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, il codice contiene limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della Banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.
4.  CONTINUA ...»

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