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Federalismo fiscale,
tutte le novità dalla A alla Z

di Claudio Tucci

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29 aprile 2009

Cancellata la riserva di aliquota Irpef per le Regioni, che viene sostituita, come fonte di finanziamento per le funzioni essenziali, con le compartecipazioni ai tributi erariali, in special modo, al gettito Iva. Addio, pure, al criterio della spesa storica. D'ora in poi, per ogni servizio erogato dagli enti locali, si individuerà un costo standard, cui dovranno uniformarsi tutti durante un periodo transitorio di 5 anni.

L'obiettivo è ridurre, gradualmente, la pressione fiscale: sarà uno dei compiti principali dei decreti attuativi, che dovranno garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo.

Tra le altre novità, contenute nel disegno di legge sul federalismo fiscale che ha avuto il semaforo verde del Senato, in terza lettura, il 29 aprile 2009, in arrivo un nuovo ente territoriale: Roma capitale, con maggiori funzioni e compiti e un proprio patrimonio, anche immobiliare. Ma non sarà il solo.

Prevista, anche, la possibilità di istituire Città metropolitane nelle aree dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. E una volta costituite, la Provincia di riferimento cesserà di esistere. Tassa di scopo, poi, per Province e Città metropolitane e fisco di vantaggio per le aree più depresse del Paese, oltre a territori montani e isole minori. Previsti, anche, premi per le amministrazioni "più virtuose", anche dal punto di vista ambientale e che favoriscono occupazione e nascita di imprese in rosa. Per i cattivi amministratori, invece, strette di cinghia su trasferimenti, divieto di assunzione di nuovo personale, fino ad arrivare alla più grave sanzione "politica" dell'ineleggibilità automatica per quei responsabili che avranno condotto l'ente amministrato in stato di dissesto finanziario.

A verificare, passo dopo passo, l'attuazione del federalismo fiscale, sarà una commissione Bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati. E, in più, ogni anno, in sede di Finanziaria, il Governo dovrà indicare lo stato dell'arte del passaggio ai costi e ai fabbisogni standard e stabilire, eventualmente, azioni correttive per quelle amministrazioni in difficoltà.


Ecco, in ordine alfabetico, il contenuto dei 29 articoli del disegno di legge sul federalismo fiscale, che attua l'articolo 119 della Costituzione.

Bicamerale (articolo 3). Composta da 15 senatori e altrettanti deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari presenti in aula. Il presidente viene nominato dai presidenti di Camera e Senato. La commissione avrà il compito di verificare, passo dopo passo, l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. I pareri espressi non saranno vincolanti, ma sulla base dell'attività conoscitiva svolta, avrà, comunque, la possibilità di formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma. Per assicurare il raccordo della commissione con le autonomie territoriali, verrà affiancata da un comitato di rappresentanti locali, formato da 12 membri, dei quali 6 in rappresentanza delle Regioni, 2 delle Province e 4 dei Comuni. La bicamerale cesserà le sue funzioni al termine della fase transitoria.

Città metropolitane (articolo 23). Potranno essere istituite nelle aree dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta spetta, in via principale, al comune capoluogo assieme alla Provincia e dovrà ricevere il via libera della Regione, entro 90 giorni. E', poi, indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. La consultazione sarà senza quorum di validità, se il parere della Regione è favorevole. In caso contrario, il quorum sale al 30% degli aventi diritto. Il via libera definitivo all'istituzione della Città metropolitana verrà dato da uno o più decreti legislativi del Governo, da emanare entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali decreti sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di 30 giorni. Successivamente, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 30 giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Viene garantito ai comuni non inclusi nella sperimentazione dell'area metropolitana, la scelta di entrarci, comunque, o di traghettare verso un'altra Provincia esistente, purché nel rispetto della continuità territoriale. Istituita la Città metropolitana, la Provincia di riferimento cessa di esistere.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (articolo 6). Con il compito, anche, di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando, pure, sui sistemi informativi ad essi riferibili.

Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 4). Istituita presso il ministero dell'Economia, con il compito di affiancare il Governo nella redazione dei decreti attuativi della riforma. E' un organo tecnico, composto da 30 componenti, per metà, esperti dello Stato e per l'altra metà, da specialisti provenienti dalle amministrazioni locali. Trasmette, a richiesta, informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome.

  CONTINUA ...»

29 aprile 2009
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