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Iva per cassa: l'esigibilità differita taglia il consumatore finale

di Benedetto Santacroce e Matteo Mantovani

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28 aprile 2009

L'Iva per cassa si concretizza nella subordinazione dell'assolvimento del debito con il Fisco alla fornitura dei necessari mezzi monetari da parte del cessionario/committente. In questo modo l'operatore non ha la necessità di esporsi sul piano finanziario per assolvere il debito verso l'Erario, poiché il versamento è rinviato sino al momento del pagamento della controparte acquirente. Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, restando dunque escluse quelle poste in essere nei confronti dei privati consumatori.

Imprenditori individuali e professionisti
Resta qualche incertezza nella gestione degli acquisti da parte di quei soggetti, come gli imprenditori individuali e i professionisti, che possono agire nella duplice veste di soggetti passivi o di consumatori finali. In questa ipotesi sarà sempre necessario, per rispettare i principi dell'Iva per cassa, specificare la finalità, imprenditoriale o personale, per la quale si effettua un acquisto, in modo che il cedente, nel caso di regolamento del corrispettivo non contestuale alla vendita, abbia contezza del momento in cui provvedere al pagamento dell'imposta.

La fattura
In sostanza, il nuovo regime non è altro che una estensione del principio dell'Iva a esigibilità differita, già contenuto nel comma 5 dell'articolo 6 del Dpr 633/72, fino a oggi riservato alle sole operazioni effettuate avendo come controparte lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici. Rispetto a questo regime tuttavia, per fruire del sistema per cassa introdotto dal decreto legge 185/08, occorre farne specifica menzione in fattura. Infatti, nei rapporti con i predetti soggetti l'esigibilità differita del l'imposta è il regime "naturale", ossia operante a prescindere da una esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte del cedente. Al contrario, per fruire dell'Iva per cassa, così come specificato anche nel decreto attuativo, è necessario che il cedente/prestatore faccia espressa menzione in fattura di volersi avvalere di tale opzione, da manifestare indicando anche gli estremi della norma legittimante. In mancanza di indicazioni, trova applicazione l'ordinaria regola della esigibilità immediata. Una possibile formula da inserire in fattura potrebbe essere la seguente: «operazione con Iva a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/08». Da parte sua, il cessionario/committente di una operazione a esigibilità differita potrà esercitare la detrazione – sempre che sia ammissibile (articolo 19 del Dpr 633/72) – a partire dal momento del pagamento.

Esigibile dopo un anno
L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Ciò implica che spirato questo periodo (salvo il caso di assoggettamento del cessionario a procedure concorsuali o esecutive), il cedente è tenuto a versare l'imposta indipendentemente dall'incasso del corrispettivo, mentre il cessionario è libero di procedere alla detrazione anche laddove non avesse estinto il proprio debito.
Nell'ipotesi di incasso parziale, si segue la stessa logica: il cedente deve versare l'Iva ma nella proporzione esistente fra la somma riscossa e il corrispettivo complessivo della transazione e specularmente all'autore del pagamento spetterà un diritto alla detrazione in egual misura.

28 aprile 2009
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