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La guida al nuovo processo civile

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27 MAGGIO 2009

ARTICOLO 45-Disposizioni generali
L'articolo 45 * composto da 19 commi che intervengono sul Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.

Comma 1- Giudice di pace: competenza per valore. Il comma 1, novellando l'art.7 ( modificato) c.p.c., amplia la comptenza del giudice di pace. In primo luogo, viene aumentata la comptenza per valore (fino a 5000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come aattualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro come attualmente previsto). Inoltre, si prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Comma 2- Competenza :termine per eccepire le questioni- Il comma 2 modifica l'art.38 (modificato) c.p.c, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa

Comma 3-6- Semplificazione decisioni varie (litispendenza, connessione, continenza ecc); riduzione termini riassunzione. I commi 3-6 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 c.p.c., dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.(art.39,40,42,43,44,45,47,49,50 modificati)

Comma 7- Ricusazione:aumento importo sanzione per istanze infondate.- Il comma 7 modifica l'art.54 c.p.c, rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l''irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata

Comma 8- Ausiliari del giudice: responsabilità del custode (aumento sanzioni)-Il comma 8 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art.67 c.p.c, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto.

Comma 9- Procura alle liti: semplificazione rilascio procura speciale-Il comma 9 modifica l'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia.

Comma 10-Condanna alle spese:meccanismo sanzionatorio per chi rifiuta la proposta conciliativa-Il comma 10 modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte.

Comma 11-Condanne alle spese: limiti alla compensazione- Il comma 11 modifica il secondo comma dell'art.92 c.p.c., introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).

Comma 12-Lite temeraria: risarcimento in via equitativa a carico del soccombente-Il comma 12 aggiunge un nuovo comma all'art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Comma 13-Nuovo termine alle parti per le questioni rilevate d'ufficio-Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'art. 101 c.p.c., in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Comma 14-Prove: il giudice può utilizzare fatti non specificamente contestati-Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

  CONTINUA ...»

27 MAGGIO 2009
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