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Immigrazione, dal "permesso a punti" per gli stranieri al reato di clandestinità

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

Permesso a punti per gli immigrati, contributo per ottenere il titolo di soggiorno, introduzione del reato di clandestinità. Sono alcune delle misure di contrasto all'immigrazione clandestina raggruppate nel primo articolo del ddl sicurezza, introdotto dal primo maxiemendamento del governo, diviso in 32 commi e 4 tabelle. Oltre all'introduzione del reato di clandestinità, punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro, arriva un contributo di 200 euro per la richiesta di cittadinanza da parte di stranieri, mentre per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è previsto un contributo da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro. Arriva anche una stretta sui matrimoni di comodo e sul money transfer. Fra le novità viene istituito un accordo di integrazione, che il cittadino straniero deve obbligatoriamente sottoscrivere per il rilascio del permesso di soggiorno. È una sorta di "patente a punti" per l'immigrato, racchiusa nell'accordo di integrazione: ci sono dei crediti, conseguibili nell'arco di validità del titolo di soggiorno richiesto. La perdita dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno. Rischia, poi, da 3 a 6 mesi di reclusione chiunque per trarne ingiusto profitto, affitti un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno.

Torna il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge 205/1990, con pene fino a 3 anni di reclusione per chi in un luogo pubblico, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale. E, ancora, divieto di ricongiungimento familiare per gli extraeuropei bigami che chiedono l'ingresso della seconda moglie. Novità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario: potranno iscriversi per 12 mesi nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ecco, in sintesi, l'abc delle novità in tema di immigrazione.

Accordo di integrazione (articolo 1, comma 25). Viene istituito l'accordo di integrazione, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero per il rilascio del permesso di soggiorno. È una sorta di "permesso a punti", articolato su crediti, conseguibili per specifici obiettivi di integrazione in tutto l'arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. Un regolamento governativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro della salute e delle politiche sociali, definirà criteri e procedure per la sottoscrizione dell'accordo. La perdita dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione da parte del questore con accompagnamento alle frontiere da parte della forza pubblica. Non sono soggetti alla revoca del permesso e all'espulsione gli stranieri in Italia per asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, con permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino Ue e stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento.

Aggravante di clandestinità (articolo 1, comma 1). Norma interpretativa introdotta al Senato. La cosiddetta aggravante di clandestinità (circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente in Italia) si applica solo agli extracomunitari e agli apolidi.

Aggravante minorata difesa (articolo 1, comma 7). Modificata la circostanza aggravante comune, la cosiddetta minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela anche in riferimento all'età della vittima. In particolare, viene precisato che l'ipotesi di "minorata difesa" può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età della persona che ha subito il danno.

Alloggi per stranieri (articolo 1, comma 14). La disposizione prevede che è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, a titolo oneroso, per trarre ingiusto profitto, dà alloggio o cede in locazione un immobile a uno straniero senza permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.

Anagrafe, iscrizione e variazione (articolo 1, commi 18 e 19). L'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente vuole fissare la propria residenza. Modificate le caratteristiche dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare.

Associazione a delinquere (articolo 1, comma 7). Intervento sulla disciplina del reato di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale), per novellare l'ipotesi aggravata prevista dal comma 6 (in base alla quale la pena è della reclusione da cinque a quindici anni per i promotori dell'associazione; da quattro a nove anni per i meri partecipanti). Introdotte le aggravanti per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina compiuto con particolari modalità.
  CONTINUA ...»

14 maggio 2009
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