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Dalla Robin tax al ritorno del nucleare, l'abc del ddl sviluppodi Claudio Tucci |
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28 maggio 2009
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Robin tax al 6,5%, nuove agevolazioni per le reti d’impresa e specifici investimenti produttivi nelle aree in crisi, specie al Sud. Implementazione, poi, del fondo per la social card con i proventi delle multe Antitrust e, soprattutto, ritorno all’energia nucleare. Già entro la fine dell’anno, sottolinea il collegato Sviluppo alla Finanziaria 2009, all’esame, ora, alla Camera in quarta lettura per il via libero definitivo, saranno individuati i criteri per la localizzazione dei siti delle centrali, le modalità di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, le norme per garantire la sicurezza, le misure compensative per le popolazioni che saranno più vicine alle strutture e che, quindi, subiranno una limitazione d’uso del loro territorio.
Salta, poi, al Senato, la norma che prorogava i tetti antitrust sulla distribuzione del gas dal 31 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2015: rimane, così, in vigore, ancora per un anno e mezzo, l’attuale limite che fissa al 61% dei consumi nazionali la quantità di gas naturale che può venire immesso nella rete nazionale dall’Eni. Diventa, invece, più salata, dal 5,5% al 6,5%, l’addizionale Ires sulle aziende petrolifere, la cosiddetta “Robin Hood Tax” e le risorse saranno utilizzate per l’editoria. Settore, che vede, anche, ripristinati i fondi per i giornali di partito e delle cooperative nella misura di 70 milioni di euro per il 2009 e 2010. Ne potranno beneficiare giornali “storici” in difficoltà, come l’Unità, il Manifesto, il Secolo d’Italia.
Tra il cocktail di novità in arrivo, pure, la cancellazione della retroattività della cosiddetta class action (l’azione collettiva risarcitoria) e una stretta sul fronte dei prodotti contraffatti, specie se agroalimentari: multe più severe e carcere fino a 6 anni per chi pratica la contraffazione in modo sistematico dei marchi nazionali o esteri. E in più, merci confiscate e successivamente distrutte.
Spazio, anche, ai contratti di assicurazione “poliennali”, con la previsione di riduzioni di premio, ma, pure, di penalità in caso di recesso e alle autocertificazioni per il rilascio di autorizzazioni o concessioni o, semplicemente, per partecipare a una procedura a evidenza pubblica.
Buone notizie, infine, sul fronte consumatori: prezzi trasparenti, in particolare,suenergia, gas e telecomunicazioni, benzina meno cara nelle regioni con impianti di estrazione e, attraverso una modifica ad hoc al codice del consumo (d. lgs. 206/2005), viene considerata “ingannevole”, anche, la pubblicità che reclamizza il prezzo di un biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri, comunque, destinati a gravare sull’utente, imponendo, d’ora in avanti, alla compagnia marittima di pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci.
Ecco, in ordine alfabetico, il contenuto di tutti i 64 articoli disegno di legge Sviluppo.
Agenzia per la sicurezza nucleare (articolo 29). Che avrà la veste di un’Autorithy e sarà la sola amministrazione responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare in Italia. Sarà composta da un presidente e 4 membri, nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del consiglio dei Ministri. L’incarico dura 7 anni e prevede, tra l’altro, la predisposizione di una relazione annuale da inviare al Parlamento sulla stato dell’arte della sicurezza nucleare nel Belpaese. Tra gli altri compiti dell’Agenzia, la regolamentazione tecnica, il controllo, la sicurezza, la gestione e la sistemazione dei materiali nucleari. Precisato, poi, che dovrà operare a costo zero per lo Stato e attraverso l’utilizzo di strutture, fondi e risorse provenienti da Enea e Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Riconosciuti, anche, poteri prescrittivi e sanzionatori in caso di accertate violazioni da parte dei titolari delle licenze: può irrogare pene pecuniarie fino a 150 milioni di euro e, in aggiunta, sospendere e revocare le autorizzazioni concesse.
Assicurazioni “poliennali” (articolo 21, comma 3). Previsto che l’assicuratore, in alternativa a una copertura annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte, però, di una riduzione del premio. In questo caso, se il contratto supera 5 anni, l’assicuratore può recedere, dopo il quinquennio, con preavviso di 60 giorni. Autocertificazioni (articolo 6). Che potranno essere presentate alla pubblica amministrazione dalle imprese (al posto delle classiche e costose “certificazioni”) ai fini di ottenere titoli autorizzatori o concessioni o, semplicemente, per partecipare a una procedura a evidenza pubblica. L’autocertificazione dovrà essere corredata dall’autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica di quanto dichiarato, ferma restando, in caso di asserzioni false da parte dell’impresa, l’esclusione dalla procedura. Entro un anno, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri indicherà le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita dall’autocertificazione. |
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