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Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spray al peperoncino

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

Ronde, spray al peperoncino, stretta sulle patenti. Sono molte le novità contenute nel pacchetto sicurezza pubblica, raggruppato nei 66 commi che costituiscono l'articolo 3 del provvedimento, introdotto dal terzo maxiemendamento del governo nel ddl sicurezza. Oltre all'arrivo delle ronde, fra le novità viene introdotto nell'ordinamento il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio", punito con la reclusione fino a 3 anni e la decadenza della patria potestà del genitore. Istituito un registro nazionale per le persone senza fissa dimora. Carcere da 3 mesi a un anno e multe da mille a 3mila euro per i writers che danneggiano il patrimonio storico-artistico. Mano pesante anche con chi sporca le strade gettando rifiuti dai finestrini delle auto: si rischiano da 500 a mille euro di sanzione.

Sarà autorizzato l'uso dello spray al peperoncino a scopo di autodifesa. Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo, punito con una sanzione fino a mille euro, per la vendita ai minori di bombolette spray con vernici non biodegradabili. I buttafuori dei locali di intrattenimento dovranno obbligatoriamente essere iscritti in un elenco ad hoc tenuto dal prefetto e non potranno usare armi o oggetti "atti a offendere".

Stretta anche sulle patenti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Attenzione ai requisiti morali per il rilascio della patente. Arrivano nuovi poteri per i sindaci in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono state introdotte aggravanti per furti e rapine se il malcapitato è colpito sui mezzi pubblici, all'uscita di istituti di credito o uffici postali, ai bancomat. Ecco, nel dettaglio, le novità sul fronte della sicurezza.

Accattonaggio (articolo 3, comma 19). Introdotto nell'ordinamento il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio" (articolo 600-octies del codice penale). Punito con la reclusione fino a 3 anni chi si avvale di minori di 14 anni per mendicare o consenta che il minore, sottoposto alla sua autorità o affidato alla sia custodia o vigilanza, mendichi. Prevista la decadenza della patria potestà del genitore, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente l'amministrazione di sostegno, tutela e cura. La nuova fattispecie di "Impiego di minori nell'accattonaggio" è inserita fra i delitti per i quali il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni.

Aggravanti a tutela dei minori (articolo 3, comma 20). Maggiore tutela per i minori attraverso la previsione di specifiche aggravanti per reati commessi all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Aggravanti per mutilazione dei genitali femminili (articolo 3, comma 59). Fra le aggravanti previste dall'articolo 585 (Circostanze aggravanti) del codice penale viene introdotta quella legata alla mutilazione dei genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale). Inserita anche una ulteriore aggravante se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite.

Arresto obbligatorio in fragranza per furto aggravato (articolo 3, comma 25). Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato: le ipotesi riguardano le circostanze aggravanti in cui il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso o se il fatto è commesso da tre o più persone, o anche da una sola, che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio.

Attenuanti legate a reati pedopornografici, di riduzione in schiavitù, legati alla tratta di persone (articolo 3, comma 56). Nei casi previsti dagli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti e attenuanti), 600-septies (Confisca e pene accessorie), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) e sesto comma dell'articolo 416 (Attenuanti per associazione a delinquere) le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura di uno o più autori di reati o per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Atti osceni (articolo 3, comma 22).   CONTINUA ...»

14 maggio 2009
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