TESTIMONIANZA SCRITTA
Se c'è accordo tra le parti il giudice può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta.
Al testimone verrà recapitato un modulo contenente i capitoli di prova ammessi dal giudice sui quali il testimone è chiamato a deporre.
Il modulo dovrà essere compilato dal testimone con le risposte, e la firma autenticata da un pubblico ufficiale, per poi essere spedito o depositato in cancelleria
Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti (ad es. conferma di fatture), la dichiarazione scritta non dovrà essere autenticata e potrà essere redatta liberamente dal testimone e consegnata al difensore della parte interessata.
Il giudice potrà sempre richiamare il testimone per la deposizione orale
Scopo della norma: ridurre i tempi di durata dei processi, non costringere i cittadini a recarsi in tribunale per testimonianze semplici, rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze