MISURE COERCITIVE INDIRETTE
Quando condanna una parte all'adempimento di un obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare il giudice potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento e per le violazioni successive (ad es. l'esecuzione di provvedimenti in tema di affido di minori nei giudizi di separazione e divorzio)
In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro e il creditore non dovrà iniziare un nuovo giudizio
Scopo della norma: Incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non sono facilmente coercibili