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L'ABC del ddl intercettazioni

di Claudio Tucci

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10 giugno 2009

Intercettazioni solo in caso di “evidenti indizi di colpevolezza” e se “assolutamente indispensabili”, archivio “riservato” per custodire telefonate e verbali e processi in radio e in televisione solo se c’è l’assenso delle parti. Bisognerà che si adeguino, anche, pubblici ministeri e giudici, specie se con il vizio di “parlare troppo”. La toga, infatti, che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento affidatogli, prevede il maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge sulle intercettazioni, su cui la Camera sta votando la fiducia, ha l’obbligo di astenersi dal proseguire il giudizio. E sarà sostituto se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio. Carcere per i giornalisti e stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Unica eccezione per l’immagine, specie, quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del giudice.

 

Tra le novità in arrivo, che, comunque, si applicheranno ai nuovi procedimenti, stabilito che potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la pubblica amministrazione. Le cosiddette “cimici”, poi, andranno utilizzate solo per spiare luoghi dove si sta svolgendo un’attività criminosa e, ma con alcune eccezioni, le intercettazioni non potranno, essere usate in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte. Nelle indagini di mafia e terrorismo, l’intercettazione scatta se sussistono “sufficienti indizi di reato”. Nei procedimenti, invece, contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solamente per le sue utenze e all’unico fine di identificare l’autore del reato. Non si potrà intercettare per più di 30 giorni (anche non continuativi), che possono essere prorogati di 15 giorni e di successivi 15 giorni, ma solo se, nel frattempo, siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. Per i reati di mafia, terrorismo o minaccia per mezzo di telefono, si può arrivare a 40 giorni, prorogabili di altri venti.

 

Scatta, poi, il divieto di pubblicazione (neppure parziale), per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Sarà vietato, pure, pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto.

 

Cambia, anche, la norma sulle rettifiche, che dovranno, ora, essere pubblicate per intero e senza commenti. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

 

Ecco, in ordine alfabetico, voce per voce, il contenuto del maxiemendamento sulle intercettazioni, composto da un solo articolo e da 35 commi.

Archivio riservato e utilizzo in procedimenti diversi (articolo 1, commi 11, 13 e 35). Telefonate e verbali dovranno essere custoditi presso un archivio riservato presso la Procura. I verbali dovranno contenere l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione. Stabilito, anche, che le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d’Appello. Le nuove norme si applicheranno decorsi 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di via Arenula che disporrà l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica. I procuratori dovranno gestire e controllare questi centri e avranno 5 giorni di tempo per depositare verbali e intercettazioni. Se dal loro deposito, però, può esserci grave pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Stabilito, poi, che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte. Fanno eccezione i casi di mafia e terrorismo.

 

Arresto in flagrante (articolo 1, comma 22). Anche nei casi di delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, se, però, l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra i quali, pure, quelli di furto.

   CONTINUA ...»

Carcere per i giornalisti (articolo 1, comma 26). Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007. Ammenda, invece, da 500 a 1032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.

10 giugno 2009
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