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Procedura penale, per l'avvocato
indagini difensive limitate

di Giovanni Negri

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3 Giugno 2009

L'avvocato può anche entrare in un'abitazione privata per lo svolgimento di indagini difensive. Ma non può effettuare operazioni che alterano in qualsiasi maniera lo stato di luoghi e cose. Per esempio, può fare fotografie o svolgere riprese, ma non può prelevare oggetti o campioni da sottoporre a esami tecnici. Sono queste le conclusioni cui approda il tribunale di Napoli, ufficio Gip, con decreto del 27 aprile 2009.
Il tribunale, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di accesso a luoghi sottoposti a sequestro, presentata dalla difesa di un imputato di concorso in omicidio, ha fornito una serie di indicazioni operative sulle modalità con cui affrontare uno dei cardini della legge 397/00 con la quale sono state introdotte nel nostro ordinamento le investigazioni difensive. Una svolta, quest'ultima, coerente con la volontà del legislatore, anche costituzionale, di attribuire alla difesa uno spazio autonomo di indagine, uscendo dalla presunzione di completezza delle indagini preliminari che caratterizzava il Codice di procedura penale prima dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e la formazione della prova nel contraddittorio.
Di questo spazio, l'aspetto più delicato è costituito, ammette il decreto, dall'attività che il difensore e suoi consulenti possono svolgere nel corso dell'accesso a luoghi privati. Sul punto si confrontano due indirizzi, uno più restrittivo, che si limita a estendere al difensore i poteri di ispezione e non quelli di perquisizione (negando così che si possano ricercare documenti e chiederne copia), e uno più estensivo, che fa leva soprattutto sul riferimento ad atti e accertamenti irripetibili, allargano il perimetro dell'attività difensiva.
Per il Gip di Napoli, che ha chiarito come per l'accesso a luoghi sottoposti a sequestro serve sempre l'autorizzazione del giudice, l'avvocato difensore e i suoi consulenti potranno svolgere sui luoghi oggetto d'investigazione attività «sostanzialmente ricognitive e descrittive (quali, a titolo esemplificativo, fotografare un documento o una cosa ovvero riprenderla con mezzi audiovisivi o rilevare la planimetria di un luogo)». Non è invece permesso procedere ad attività che modifichino lo stato dei luoghi o delle cose che vi sono collocate. No quindi alla sottrazione di campioni o al prelievo di frammenti per procedere ad accertamenti tecnici. In questo caso, infatti, la difesa potrebbe chiedere il sequestro dei reperti oppure sollecitare l'intervento del pubblico ministero per effettuare gli accertamenti tecnici non ripetibili, mentre nei casi di atti non ripetibili ma di natura non tecnica il Pm o un suo delegato ha facoltà di assistervi.
Nel caso in esame il Gip ha autorizzato la difesa a entrare in un immobile soggetto a sequestro per effettuare tutti i rilievi «non traumatici» possibili, ma ha anche preteso la presenza della polizia giudiziaria.

3 Giugno 2009
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