Nella manovra d'estate approvata definitivamente dal Senato il 1° agosto 2009 ci sono una serie di disposizioni per agganciare la ripresa. Fra le misure che interessano direttamente le imprese è prevista la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, il premio di occupazione per le aziende che occupano cassaintegrati in attività di formazione legate a uno specifico progetto. Prevista anche una maggiore tempestività nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, l'accelerazione degli ammortamenti, il bonus ai lavoratori per l'autoimprenditorilità, che prevede un incentivo in cambio dell'avvio di una auto o micro impresa o di una cooperativa. Ecco, nel dettaglio, le disposizioni contenute nella manovra d'estate.
Accelerazione degli ammortamenti (articolo 6). Entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.
Autoimprenditorialità (articolo 1, commi da 7 a 8-bis). Il provvedimento estende l'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui voglia intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa. Per l'autoimprenditorialità è prevista in via sperimentale per gli anni 2009-2010, la liquidazione in unica soluzione di una somma pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, o, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12. Previsto anche l'obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione e l'erogazione del beneficio. Dimissioni anche in caso di sospensione di lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 185/2008.
Compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10). Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo dichiarato di renderlo più rigoroso, contrastando gli abusi e incrementando la liquidità delle imprese. Le novità introdotte riguardano soprattutto l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi. Prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per introdurre, a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell'anno. Fra le novità la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Le dichiarazioni che evidenziano un credito Iva superiore a 15mila euro devono essere, ai fini dell'utilizzo in compensazione, corredate dell'attestato di conformità (articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997). L'utilizzo in compensazione dei crediti Iva (annuali o infrannuali) superiore a 10mila euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Esteso alle holding l'obbligo della presentazione dell'istanza ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.
Crediti alle Pmi (articolo 5, comma 3-quater). Prevista la stipula di una convenzione tra il ministro dell'Economia e l'Abi diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.
Detassazione degli investimenti in macchinari (articolo 5). Esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento o in caso di destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto. L'incentivo è revocato anche se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali (Dlgs 334/1999). Introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone (si tratta della possibilità, con particolari paletti, di escludere dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale, qualora l'operazione di capitalizzazione. L'importo agevolato escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3% dell'incremento del capitale sociale fino a un massimo di 500mila euro. Dunque, in pratica, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15mila euro. Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale).
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