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Internazionalizzazione delle imprese e sistema "Export banca" (articolo 8). Per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese nel decreto è stata introdotta una norma sul sistema "Export Banca". Il ministro dell'Economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace. Con gli stessi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della Sace spa anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
Microcredito (articolo 2, comma 4-bis). Stanziamento annuale, a partire dal 2010, di una somma pari 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito. Finalità dell'intervento è la promozione, la prosecuzione e il sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Premio di occupazione (articolo 1, commi da 1 a 4-bis). In via sperimentale nel 2009 e nel 2010 l'impresa di appartenenza può impiegare i lavoratori in cassa integrazione in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nel progetto avviene in base a un accordo specifico tra le parti sociali stipulato presso il ministero del Lavoro. Ai lavoratori spetta, oltre al trattamento di cassa integrazione (80% dello stipendio), anche la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione, che è a carico dell'azienda. L'onere di questo intervento è valutato in 20 milioni di euro per il 2009 e in 150 milioni per il 2010, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Sarà un decreto Lavoro, di concerto con l'Economia, da emanare entro 30 giorni, a disciplinare le modalità attuative. Rifinanziamento per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento operativo a livello nazionale e non coperte da contributo regionale, degli enti privati gestori di attività formative.
Riduzione del costo dell'energia (articolo 1, commi da 1 a 4). La norma prevede che il ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti con decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - a offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas.
Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7). La modifica al Tuir introdotta aumenta, con riferimento alle banche e agli altri enti e società finanziari (articolo 1 del Dlgs 87/1992), la quota deducibile delle svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modifica la durata del periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio eccedenti il limite, relativamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti, produce una maggiore deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della deroga mantengono le regole attualmente vigenti.
Tempestività nei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni (articolo 9). Introdotta una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2009 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e dovranno pubblicare le disposizioni adottate sul sito Internet. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti necessari sia in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica (la violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinari e amministrative). Questa ultima disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici, anche se trasformati in fondazioni.
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