Ridotto da 9 a 11 mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento
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Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali (articolo 13). Norme per evitare indebiti arbitraggi fiscali. L'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento con particolare riferimento a operazioni infragruppo, è subordinata a una verifica di effettività sostanziale. Per questo scopo sono state modicifcate alcune disposizioni del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986)
Contrasto alle frodi in materia di invalidità (articolo 20). Norme più stringenti per contrastare le frodi in materia di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2010 per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un medico Inps come componente effettivo. L'accertamento definitivo sarà effettuato dall'Inps, che ha anche il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità. Sempre dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in tema di invalidità si presentano all'Inps, complete della certificazione sanitaria attestante la natura delle infermità invalidanti. Sarà compito dell'Inps trasmettere alle Asl in tempo reale, in via telematica, le domande. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della manovra sarà nominata dal ministro del Lavoro, di concerto con l'Economia, una commissione per aggiornare le tabelle che indicano le percentuali di invalidità civile.
Convenzione Agenzia delle entrate e Inps (articolo 15, comma 8-terdecies). Sarà stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e Inps per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni.
Credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto (articolo 15, commi 8-septies e 8-novies). È stato introdotto un credito di imposta per le imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. L'intervento è realizzato nei limiti di spesa di 44 milioni di euro. Il credito di imposta è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. È anche previsto il cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d'imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell'anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate: la norma prevede che i fondi non utilizzati siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.
Firma autografa in atti di liquidazione, accertamento e riscossione (articolo 15, commi 7 e 8). La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. A seguito delle modifiche apportate la disposizione vale anche per gli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. La norma ha come scopo quello di rendere più efficienti le attività istituzionali seriali. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuerà gli atti interessati dalla disposizione.
Importi iscritti a ruolo (articolo 15, comma 8-quater).In relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dei provvedimenti coi quali vengono accertati maggiori tributi, l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservano, senza bisogno di formalità o annotazioni, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. L'agente può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito (Dpr 602/1973), fermo restando il limite all'espropriazione immobiliare previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602: il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi complessivamente inferiori a 5mila euro, né se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.
Notifiche delle cartelle di pagamento (articolo 15, commi da 3 a 5)È stato ridotto da undici mesi a nove mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento. Le norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
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